Fabbricati Rurali: cosa si intende per fabbricati rurali?
I fabbricati rurali sono gli immobili posti al servizio di terreni agricoli (edifici agricoli), in quanto utilizzati in modo strumentale all’attività di coltivazione, oppure come abitazione dell’imprenditore agricolo.
Un tempo i fabbricati rurali erano censiti solamente nel Catasto Terreni, poichè considerati pertinenze dei terreni agricoli su cui sorgevano, e pertanto privi di autonomia reddituale. Ciò aveva dato luogo a molti problemi in relazione a quei fabbricati che perdevano i requisiti di ruralità, perché non più utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola. Il caso più frequente è quello della cascina venduta dall’agricoltore a un soggetto che la utilizza come seconda casa.
In seguito, la legge ha introdotto l’obbligo di censire i fabbricati rurali al catasto fabbricati, con le stesse modalità previste per le costruzioni urbane. Dopo numerosi rinvii, il termine per l’accatastamento di tutti i fabbricati rurali esistenti è scaduto il 30 settembre 2012. Entro tale data dovevano essere dichiarati al catasto fabbricati tutti i fabbricati rurali che ancora risultavano iscritti solo al catasto terreni, con conseguente attribuzione della rendita catastale.
Fabbricati Rurali strumentali: procedura per la cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità.
Per gli immobili già censiti come Fabbricati Rurali al Catasto dei Fabbricati, ai soli fini della cancellazione di ogni annotazione riferita alla ruralità, il soggetto obbligato deve presentare apposita richiesta all’Ufficio provinciale – Territorio competente, entro il termine di 30 giorni da quello in cui l’unità immobiliare ha perso i previsti requisiti. Allo stesso modo, al fine di apporre la specifica annotazione, chi ne ha interesse può dichiarare la sussistenza dei requisiti di ruralità al medesimo Ufficio, utilizzando i moduli appositi (accatastamento fabbricati rurali).
I titolari di diritti reali sui fabbricati rurali ancora censiti al Catasto dei Terreni e su quelli che hanno perso i requisiti di ruralità hanno l’obbligo di dichiararli al Catasto dei Fabbricati.
In particolare, per quelli già censiti al Catasto dei Terreni, il termine è scaduto il 30 novembre 2012; per i fabbricati rurali ubicati nei Comuni interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, invece, il termine è scaduto il 31 maggio 2013.
Fra gli altri, devono essere dichiarati al Catasto dei Fabbricati le costruzioni ancora censite al Catasto dei Terreni con le seguenti destinazioni:
- Fabbricato promiscuo
- Fabbricato rurale ad uso strumentale
- Fabbricato rurale diviso in subalterni
- Porzione da accertare di fabbricato rurale
- Porzione di fabbricato rurale
- Porzione rurale di fabbricato promiscuo
- Descrizione riconducibile, secondo gli usi locali, a fabbricato rurale (per il Catasto tavolare)
Fabbricati rurali sanzioni
In caso di omessa dichiarazione, qualora il Comune non abbia già chiesto agli intestatari catastali di presentare la dichiarazione di aggiornamento, gli Uffici provinciali – Territorio avviano l’accertamento e quando verificano che il soggetto obbligato è inadempiente, procedono alla regolarizzazione catastale dell’immobile con oneri a carico del soggetto stesso, applicando le sanzioni previste dalla legge.
Per ricercare le costruzioni rurali non ancora dichiarate al Catasto dei Fabbricati, è possibile utilizzare il servizio di consultazione online, oppure, recarsi presso gli Uffici provinciali – Territorio.
Come noto l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, ai commi 14-ter e 14-quater, ha stabilito l’obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano, entro il 30.11.2012, i fabbricati rurali censiti al catasto terreni.
Si comunica che nel corso del corrente anno l’Ufficio Provinciale del Territorio effettuerà una verifica a tappeto relativamente ai fabbricati rurali e, nei casi in cui il Comune competente non abbia già attivato una richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 1, comma 336 della Legge 311/2004 – inizierà il previsto iter finalizzato all’aggiornamento catastale, ove necessario, ai sensi dell’articolo 1, comma 277 della legge 244/2007 in sostituzione del soggetto inadempiente e applicando le sanzioni previste dalla Legge. Giova sottolineare che per il mancato accatastamento sono previste sanzioni comprese tra un minimo di € 1.032 ad un massimo di € 8.264.
Qualora, invece, il possessore proceda autonomamente all’iscrizione in catasto, potrà beneficiare dell’istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni che, considerando il tempo già trascorso dal termine di legge per l’adempimento, si riducono ad 1/6 degli importi sopra indicati.
Si precisa che sono esclusi dal predetto obbligo gli immobili che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Ministero delle Finanze 2.1.1998 n. 28 e quelli ricadenti nei seguenti casi:
- ruderi (immobili che presentano crolli delle strutture orizzontali e/o verticali il cui recupero prevede la totale demolizione) per i quali il possessore potrà presentare apposito Modello 26 per l’aggiornamento al Catasto terreni;
- immobili collabenti (fabbricati attualmente inagibili ma recuperabili con interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione), i quali potranno essere facoltativamente dichiarati al Catasto Fabbricati come “ Unità collabenti (categoria F/2)”, mediante dichiarazione Docfa redatta da un tecnico professionista.
Si comunica poi che a partire dal 16.01.2017 sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia gli identificativi di tutti i fabbricati rurali ancora censiti al catasto Terreni.
Si possono verificare tutte le informazioni mediante la richiesta di una Mappa Terreni .