Certificazione Energetica APE cos’è

L’attestato di Certificazione Energetica APE di un immobile (residenziale o commerciale ), è un documento, redatto e rilasciato da un Soggetto certificatore (Ingegnere, architetto. ecc.), che attesta la prestazione energetica.

Il certificatore, assegnando una classe, con valori che vanno dalla G (per quella più bassa) ad A4, permette così di riconoscere negli edifici in classe più alta, un minor consumo energetico e quindi un maggior risparmio in termini di costi.

La certificazione energetica APE ha lo scopo di attestare la prestazione e le caratteristiche energetiche di un edificio, in modo da consentire al cittadino una valutazione di confronto di tali caratteristiche rispetto ai valori di riferimento previsti dalla legge, unitamente ad eventuali suggerimenti per il miglioramento della resa energetica dell’edificio.

Certificazione Energetica APE i documenti necessari

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I documenti necessari per l’attestato di certificazione energetica APE sono la Visura Catastale e la Planimetria Catastale (compresi nel costo del servizio) da noi prelevati presso l’Agenzia delle Entrate (Catasto).

E’ richiesta la firma della Delega per l’accesso alla Planimetria Catastale (modello che vi verrà inviato già pre compilato)  da inviare tramite posta elettronica.

E’ inoltre richiesto di allegare copia del libretto di caldaia (se in possesso), per permettere l’estensione della durata dell’attestato a 10 anni.

Per gli impianti autonomi  si deve inviare il “libretto di impianto” o “libretto di caldaia”.
Per gli impianti centralizzati si deve allegare il “libretto di centrale” (è possibile richiederlo all’amministratore o al manutentore della caldaia).

In assenza dei dati sull’impianto di riscaldamento il certificato energetico avrà una validità ridotta (fino al 31 Dicembre dell’anno successivo a quello di emissione dell’APE).
Anche questo documento può essere anticipato tramite il comodo servizio di upload presente nel nostro sito oppure tramite posta elettronica.

Certificazione Energetica APE come si richiede

Una volta richiesto il servizio, il cliente sarà contattato da un nostro professionista abilitato per la richiesta di eventuali informazioni e per accordi inerenti il sopralluogo.

Successivamente il tecnico redigerà l’Attestato di Prestazione Energetica e registrerà la certificazione presso l’ente Regionale di competenza.

Nel servizio sono compresi i costi di registrazione presso la Regione.

Evasione richiesta: 72 ore dal contatto telefonico

Il cliente al termine della certificazione riceverà:

  • Copia PDF, anticipata tramite email, della Certificazione Energetica APE
  • Copia cartacea della Certificazione Energetica APE inviata per mezzo di Corriere
  • Ricevuta della registrazione della Certificazione Energetica APE presso l’Ente Regionale di competenza
  • Fattura APE in PDF tramite email
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FAQ Ape – Risposte alle domande più frequenti

L’attestato di certificazione energetica è obbligatorio, come definito dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e disposto dal D.Lgs. 26 giugno 2009, del Ministero dello Sviluppo Economico, nei casi di vendita, permuta, locazione, nuova costruzione o ristrutturazione.

La Certificazione Energetica è richiesta nei seguenti casi:

  • Compravendita immobiliare, ovvero trasferimenti a titolo oneroso (rogito, permuta, ecc.)
    Prima del trasferimento dell’immobile e comunque sin dal momento della trattativa, il proprietario deve, a sue spese, far redigere l’Attestato e mostrarlo all’acquirente. Al momento del passaggio di proprietà, l’APE andrà consegnato al nuovo proprietario. Nell’atto di vendita va apposta una specifica clausola con la quale l’acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica dell’immobile. Inoltre l’attestato di prestazione energetica (APE) deve essere allegato al contratto di vendita (art. 6 comma 3 del D.Lgs 192/05).
  • Contratti di locazione (è indispensabile per tutti i contratti di locazione dal 1° Luglio 2010)
    Nel nuovo contratto di locazione soggetto a registrazione va apposta una specifica clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto informazioni ed attestato di prestazione energetica. In caso di affitto di singole unità immobiliari l’APE può non essere allegato al contratto ma va comunque obbligatoriamente redatto. Come in caso di compravendita, il proprietario (locatario) deve mostrare l’attestato di prestazione energetica durante le fasi di contrattazione e consegnarlo all’affittuario al momento della registrazione del contratto.
  • Edifici di nuova costruzione
    La direttiva Europea e la legge nazionale sono molto severe sull‘obbligo di dotare un immobile di nuova costruzione di APE (Attestato di Prestazione Energetica). L’obiettivo è quello di controllare l’effettiva rispondenza alle normative sul risparmio energetico. L’acquirente può tutelarsi ricevendo prima del trasferimento della proprietà un documento asseverato che definisce la classe energetica.
  • Interventi di demolizione e ricostruzione in ristrutturazione
  • Ristrutturazioni edilizie superiori al 25% dell’intera superficieIl concetto di “ristrutturazione importante” è una delle principali modifiche della L. 90/2013.Vengono considerati tali, interventi comunque denominati, che insistono su oltre il 25% della superficie dell’involucro dell’edificio. I casi che rientrano in questa voce sono innumerevoli e potrebbero portare ad una sensibile modifica delle tecniche edilizie.Per fare un esempio ricadono in questo campo la maggior parte dei rifacimenti delle impermeabilizzazioni dei tetti, della verniciatura delle superfici esterne, etc.
    Anche interventi che ricadono nella categoria “manutenzione ordinaria” possono essere ricondotti, dal punto di vista della normativa energetica, alla “ristrutturazione importante.
    L’attestato va aggiornato sempre nel caso di lavori di riqualificazione o ristrutturazione che modificano la prestazione energetica dell’immobile, come ad esempio in caso di sostituzione degli infissi, della caldaia, posa di isolante, etc.
  • Annunci di vendita o affitto di unità immobiliari (per determinare l’indice di prestazione energetica)
    Su annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita: la prestazione energetica globale, la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente.
  • Edifici pubblici ed aperti al pubblico
    In edifici pubblici ed aperti al pubblico con superficie maggiore di 500mq bisogna realizzare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) entro il 5 Ottobre 2013 (120 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 63/2013). Dal 9 Luglio 2015 la soglia è diminuita a 250 mq. La norma prevede che l’attestato venga affisso all’ingresso dell’edificio.

La certificazione energetica è necessaria per tutte le categorie di immobili definite all’art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ago. 1993, n. 412, ossia:

– edifici adibiti a residenza e assimilabili (abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme, abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili, edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari);

– edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;

– edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;

– edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili (quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi, mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto, bar, ristoranti, sale da ballo);

– edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;

– edifici adibiti ad attività sportive (piscine, saune e assimilabili, palestre e assimilabili, servizi di supporto alle attività sportive);

– edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;

– edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Restano esclusi dalla certificazione energetica:

– box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un confort abitativo;

– i “ruderi”, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà;

– gli immobili venduti nello stato di “scheletro strutturale”, cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell’involucro edilizio, o “al rustico”, cioé privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici (ma deve essere resa una esplicita dichiarazione di tale stato dell’edificio nell’atto notarile di trasferimento di proprietà).

Rimangono esclusi anche i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati e gli altri casi specifici previsti al punto 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 192/2005.

Casi Di Esclusione dall’Obbligo (Quando non è Obbligatorio L’APE)
I casi in cui non bisogna dotare l’immobile di un APE sono individuati dall’art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e richiamati anche dall’appendice A del DM 26/06/2015:

  • gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili ovvero quando il loro utilizzo e/o le attività svolte al loro interno non ne prevedano il riscaldamento o la climatizzazione
  • edifici agricoli e rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
  • i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati salvo le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
  • gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi.
  • gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
  • i ruderi, purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile
  • i fabbricati in costruzione “al rustico” o nello stato di “scheletro strutturale” purché tale stato venga espressamente dichiarato nell’atto notarile.

L’Attestato di Prestazione Energetica (o APE) è un documento ufficiale con validità 10 anni dalla data della sua emissione.

E comunque fino a che non vi siano interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio.

In questo caso sarà necessaria la redazione di un nuovo Certificato.

L’A.p.e. deve essere richiesto dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell’immobile.

Su tutti gli annunci immobiliari di vendita ed affitto di immobili, con qualsiasi mezzo d’informazione, deve essere inserita:

  • la prestazione energetica globale
  • la prestazione energetica dell’involucro e la classe energetica corrispondente.

Emettere l’APE senza allegare il libretto di impianto comprensivo dei relativi allegati, tra cui anche un valido rapporto di controllo di efficienza energetica, significa dichiarare che l’impianto è stato ed è esercito dal responsabile in violazione di quanto previsto dal dlgs 192/05 e dal dpr 74/2013 per cui è applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 15 dello stesso dlgs 192/05 e s.m.i. All’atto dell’emissione dell’APE, se necessario, occorre quindi far redigere il libretto di impianto e dotarlo degli allegati richiesti compreso un valido rapporto di controllo di efficienza energetica. Solo nel caso in cui l’ impianto sia distaccato dalla rete del gas o dichiarato dismesso o disattivato (al catasto degli impianti termici se operante), può mancare il rapporto di controllo di efficienza energetica in corso di validità.

La decadenza della Certificazione Energetica APE in caso di non rispetto della periodicità dei controlli di efficienza energetica si riferisce, quindi, ad un evento successivo alla data di emissione.

Inoltre, in assenza di impianti per la climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria, dovendo redigere l’APE e non essendo previsti libretti di impianto, la validità massima dell’APE è di 10 anni.

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