FAQ Detrazioni Fiscali – Risposte alle domande più frequenti

Di seguito le FAQ Detrazioni Fiscali Enea 65%


Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
i contribuenti che conseguono reddito d’impresa;
le associazioni tra professionisti;
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale purché siano soggetti al pagamento dell’Ires (dunque, non i Comuni ad esempio).
Possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile; i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
gli inquilini;
i familiari del possessore.

Gli interventi devono essere eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).
Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione.

Per alcune tipologie di interventi, inoltre, è necessario che gli edifici presentino specifiche caratteristiche: per esempio, essere già dotati di impianto di riscaldamento (tranne quando si installano pannelli solari termici).
Nelle ristrutturazioni per le quali è previsto il frazionamento dell’unità immobiliare, con conseguente aumento del numero delle stesse, il beneficio è compatibile unicamente con la realizzazione di un impianto termico centralizzato a servizio delle suddette unità.

Porta in detrazione dall’Irpef o dall’Ires su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 65% della spesa sostenuta.
Non è cumulabile – per i medesimi interventi – con la detrazione del 50% per le ristrutturazioni o con altri incentivi come il conto termico (cui hanno diritto, in alternativa alla detrazione, pannelli solari termici e pompe di calore).
Sono detraibili tutte le spese concernenti i lavori, anche quelle di progetto e amministrative.
Ricordiamo che per le detrazioni fiscali del 50 e del 65% l’importo detraibile è, per i privati, comprensivo di Iva.