APE Obbligatorio. L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento obbligatorio nella maggior parte delle compravendite e locazioni immobiliari. Tuttavia, esistono alcune eccezioni previste dalla normativa italiana. In questo articolo analizziamo i casi in cui non è necessario allegare l’APE, con l’obiettivo di fornire una guida chiara e aggiornata a chi opera nel settore immobiliare o intende vendere o affittare un immobile.


Cos’è l’APE?

L’APE (Attestato di Prestazione Energetica) è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di una sua unità immobiliare. Indica la classe energetica, i consumi stimati e propone eventuali interventi di miglioramento. L’obbligo di redazione dell’APE è stato introdotto dal D.Lgs. 192/2005 e successive modifiche.


APE obbligatorio?

In linea generale, l’APE è obbligatorio nei seguenti casi:

  • Compravendita di immobili (es. rogito notarile)

  • Locazione di immobili (es. stipula nuovo contratto)

  • Annunci di vendita o affitto, dove deve essere indicata la classe energetica

  • Edifici di nuova costruzione

  • Ristrutturazioni importanti su più del 25% dell’involucro


Casi in cui l’APE non è obbligatorio

La normativa, in particolare l’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 192/2005, identifica alcune eccezioni specifiche all’obbligo di redazione dell’APE. Vediamole in dettaglio:


1. Edifici con superficie utile totale inferiore a 50 m²

Gli immobili di dimensioni molto ridotte sono esclusi dall’obbligo, salvo diversa disposizione regionale.

Esempio: un piccolo deposito o un mini-appartamento indipendente sotto i 50 m².


2. Ruderi o edifici inagibili

Gli immobili non utilizzabili e privi di impianti non richiedono APE.

Esempio: un fabbricato da demolire o un immobile fatiscente dichiarato inagibile.


3. Edifici industriali, artigianali o agricoli non climatizzati

Se non riscaldati o raffrescati e destinati a usi specifici, sono esclusi.

Esempio: capannoni agricoli senza impianto termico.


4. Box, cantine, garage e parcheggi

Le unità immobiliari non residenziali, prive di impianto di climatizzazione, non richiedono APE.

Esempio: garage, posti auto coperti, magazzini non climatizzati.


5. Luoghi di culto e immobili storici non ristrutturati

Gli immobili vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali sono esenti, salvo interventi che ne modificano l’efficienza energetica.

Esempio: una chiesa o un palazzo sottoposto a tutela.


6. Fabbricati isolati utilizzati meno di 4 mesi l’anno

In caso di utilizzo molto limitato e consumo energetico trascurabile, non è necessario l’APE.

Esempio: una casa vacanze usata solo per brevi periodi e senza impianti fissi.


7. Immobili privi di impianto termico

Se non dotati né predisposti per il riscaldamento o il raffrescamento, l’APE può essere sostituito da una dichiarazione dell’assenza d’impianto.


APE simulato in caso di impianto assente

In alcuni casi, per motivi contrattuali o pratici, può essere redatto un APE simulato, ipotizzando l’assenza dell’impianto. Questa prassi è spesso usata per edifici non climatizzati, consentendo comunque la redazione dell’attestato.


Conclusioni

L’APE è uno strumento importante per valutare l’efficienza energetica degli edifici, ma non sempre è obbligatorio. Conoscere i casi di esenzione è fondamentale per evitare errori, sanzioni o costi non necessari.

Se hai dubbi sull’obbligo dell’APE per un immobile, contatta i nostri esperti su Predeion.it: ti aiuteremo a verificare l’effettiva necessità e, se richiesto, a redigere l’attestato in tempi rapidi.