Categoria F2 unità collabenti
L’inserimento nella categoria F2 unità collabenti come regolamentato dal decreto del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998, n.28, art. 3, comma 2.
Le unità collabenti, categoria catastale f2, sono quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità reddituale temporalmente rilevante.
Ovvero unità immobiliari fatiscenti, ruderi, unità immobiliari demolite parzialmente, con il tetto crollato, fabbricati diruti.
In particolare, il citato comma 2, prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto fabbricati , senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”.
Per le unità collabenti sussiste quindi la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.
Lo stesso decreto ministeriale all’art. 6, comma 1 lettera c), in relazione alle modalità semplificate per la dichiarazione delle costruzioni di scarsa rilevanza cartografica o censuaria, di cui al successivo art. 7, ne stabilisce l’applicazione “per le costruzioni non abitabili o agibili e comunque di fatto non utilizzabili, a causa di dissesti statici, di fatiscenza o inesistenza di elementi strutturali e impiantistici, ovvero delle principali finiture ordinariamente presenti nella categoria catastale, cui l’immobile è censito o censibile, ed in tutti i casi nei quali la concreta utilizzabilità non è conseguibile con soli interventi edilizi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
In tali casi alla denuncia deve essere allegata una apposita autocertificazione, attestante l ‘assenza di allacciamento alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas”.
Ai fini delle dichiarazioni di unità collabenti, categorie catastali f2, è pertanto necessario che il professionista che predispone la dichiarazione su incarico della committenza:
- rediga una specifica relazione, datata e firmata, riportante lo stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture e alla conservazione del manufatto, che deve essere debitamente rappresentato mediantedocumentazione fotografica;
- alleghi l’autocertificazione, resa dall’intestatario dichiarante ai sensidegli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di allacciamento dell’unità alle reti dei servizi pubblici dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas.
Si rammenta che, per tali dichiarazioni, le unità devono essere individuate esclusivamente nell’ elaborato planimetrico (cfr. circolare n 9 del 26 novembre 2001 dell’Agenzia del Territorio e successive disposizioni) e non nella planimetria catastale .
Come indicato nella normativa citata, l’iscrizione nella f2 categoria catastale prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddittuale; ne consegue che la stessa categoria non e ammissibile, ad esempio, quando l’unità che si vuole censire, risulta ascrivibile in altra categoria catastale, ovvero, non è individuabile e/o perimetrabile.
Si considerano catastalmente né individuabili, né perimetrabili, le costruzioni ed i manufatti:
- privi totalmente di copertura e della relativa struttura portante o di tutti i solai;
- delimitati da muri che non abbiano almeno l’altezza di un metro.
Pertanto per poter predisporre gli atti di aggiornamento cartografici e censuari relativi alle unità debbono essere verificati entrambi i requisiti citati.
Prima di procedere alla dichiarazione di unità collabente al catasto fabbricati è sempre opportuno effettuare una visura catastale per immobile.