Libretto caldaia
Il libretto caldaia è obbligatorio oltre che per gli impianti di riscaldamento tradizionali con caldaia, anche per impianti termici costituiti da macchine frigorifere (climatizzatori estivi e pompe di calore, con o senza produzione di ACS), installate in modo fisso in un edificio, senza limiti di potenza . L’obbligo vale anche per un condizionatore split di potenza <1 kW.
Libretto di impianto caldaia: soggetti responsabili
A seconda dei casi, la responsabilità dell’esercizio e manutenzione degli impianti termici e quindi la redazione del libretto impianto caldaia è affidata a una delle seguenti figure:
•al proprietario, ovvero chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico;
• alla figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa (conduttore), che subentra alla figura del proprietario per la durata dell’occupazione nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali;
• agli Amministratori di condominio, nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;
• al terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, ovvero la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi;
• al proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.
Libretto caldaia: chi lo compila?
Per gli impianti esistenti, il libretto manutenzione caldaia viene compilato e trasmesso al Catasto termico regionale dal manutentore in occasione del primo controllo di manutenzione programmato a partire da ottobre 2014.
Per i nuovi impianti o per quelli ristrutturati, installati dopo il 15 ottobre 2014, il libretto deve essere compilato e trasmesso dall’installatore. Sia installatore che manutentore devono essere abilitati ai sensi del decreto del
Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (D.M. 37/08), per le tipologie impiantistiche della lettera c): impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.
L’installatore/manutentore deve poi comunicare al responsabile dell’impianto il codice catastale rilasciato dal Catasto regionale, che dovrà essere riportato su ogni pagina del libretto caldaia.
Libretto caldaia : periodicità degli interventi di manutenzione ordinaria
Il decreto nazionale non specifica alcun obbligo ma fornisce le seguenti indicazioni di buon senso: gli interventi di manutenzione ordinaria devono essere eseguiti:
1. in base alle indicazioni tecniche rilasciate dall’installatore del nuovo impianto o alle prescrizioni del manutentore abituale;
2. in base alle prescrizioni tecniche dei produttori;
3. infine, in estrema ratio, in base alle norme di settore UNI e CEI per gli specifici componenti dell’impianto.
In generale è sempre buona norma che l’installatore o il centro assistenza indichino al committente o all’utente, possibilmente in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
• quali sono le operazioni di manutenzione di cui necessita l’impianto;
• con quale frequenza le operazioni devono essere effettuate.
A fine lavoro, il manutentore ha l’obbligo di rilasciare un rapporto di controllo tecnico e di compilare il libretto nelle parti pertinenti.
Libretti per condizionatori
Per gli impianti di condizionamento e gli impianti climatizzazione il libretto climatizzazione ( o libretto per condionatori ) è compilato dal tecnico incaricato di effettuare il controllo periodico delle perdite di refrigerante dell’apparecchiatura.
Per poter “intervenire sul circuito frigorifero” il tecnico deve possedere, non solo i requisiti professionali del D.M. 37/08, ma anche la certificazione F-gas con relativo numero di patentino. Le persone o aziende
certificate a livello nazionale sono consultabili al link: http://www.fgas.it/Ricerca.
I dati da riportare sul registro sono:
– Identificativi dell’operatore.
– Dati identificativi dell’impianto e delle singole dell’apparecchiature (ubicazione, caratteristiche tecniche, componenti, ecc.).
– Dati identificativi dell’azienda certificata F-gas.
– Elenco degli interventi di manutenzione relativi ai controlli periodici delle perdite di refrigerante e finalizzati al contenimento delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera, tra cui in particolare:
• prova/controllo del sistema automatico di rilevamento delle perdite (se esiste);
• aggiunta di refrigerante;
• recupero/eliminazione F-gas.
Libretto impianto: sanzioni amministrative impianti termici
Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e di manutenzione degli impianti di climatizzazione è punito con una sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico e a aggiornare il libretto di caldaia è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.
L’attività di vigilanza e di accertamento è a carico degli enti locali, che effettuano accertamenti sui rapporti ricevuti o ispezioni a campione sugli impianti.
Ricordiamo che il libretto caldaia aggiornato va sempre allegato all’ Attestato di Prestazione Energetica (APE).