Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione

La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione è un documento che viene prodotto dall’interessato in sostituzione dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni Pubbliche, si tratta dunque di una autocertificazione.

Questa dichiarazione sostitutiva, introdotta dal D.P.R. 445/2000, può essere presentata in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi

E’ altresì obbligatorio l’utilizzo dei certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione che riguardano stati, qualità personali e fatti, in tutti i rapporti tra privati.

La regolamentazione del DPR 445/2000 stabilisce che tutti i cittadini che entrano in contatto con le pubbliche amministrazioni possono  sostituire i tradizionali certificati e i documenti che risultano presenti nelle Banche Dati della PA, con dichiarazioni sostitutive dei certificati o di atti di notorietà.

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

Nel dettaglio l’articolo 1, dà una definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La mancata accettazione di questo tipo di dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d’ufficio.

Quali sono le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione – Autocertificazioni

L’ autocertificazione può essere presentata, debitamente sottoscritta dall’interessato, per dichiarare alcuni stati e/o qualità personali o semplicemente fatti come ad esempio:

  • la data e il luogo di nascita dell’interessato;
  • l’attuale residenza;
  • la cittadinanza;
  • il godimento dei diritti civili e politici;
  • lo stato civile se celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • l’attuale stato di famiglia;
  • una dichiarazione di esistenza in vita;
  • un fatto quale la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • l’avvenuta iscrizione in albi, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • l’appartenenza a ordini professionali;
  • il proprio titolo di studio, gli esami sostenuti.

E’ possibile visionare tutti i casi tramite la lettura dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.

Sono escluse alcune tipologie di certificati che non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva.
Tra questi rientrano i certificati:

  • medici;
  • di origine;
  • sanitari;
  • di conformità CE;
  • veterinari;
  • di marchi o brevetti.

Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, si presenta come modalità generale con la quale il cittadino può provare (fino a dimostrazione del contrario) fatti non comprovabili mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

A titolo di esempio è possibile dichiarare:

  • stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco dei casi in cui è possibile l’autocertificazione;
  • stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.

Questo tipo di dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • documenti fiscali che sono conservati dai privati

La dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale della copia di:

  • atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
  • pubblicazioni
  • titoli di studio o di servizio
  • documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ?

Ogni singola amministrazione, normalmente, predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.
I soggetti interessati che possono sottoscrivere queste dichiarative sostitutive sono i cittadini:

  • italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea
  • di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.

Per i minori, gli interdetti e gli inabilitati possono presentare la dichiarazione chi ne esercita la patria podestà (nel caso di minori), il tutore (nel caso degli interdetti) e il curatore (nel caso di inabilitati) in presenza di un Pubblico Ufficiale che ne attesti l’impossibilità di firmare la dichiarazione.