Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione
La Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione è un documento che viene prodotto dall’interessato in sostituzione dei certificati rilasciati dalle Amministrazioni Pubbliche, si tratta dunque di una autocertificazione.
Questa dichiarazione sostitutiva, introdotta dal D.P.R. 445/2000, può essere presentata in tutti i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi
E’ altresì obbligatorio l’utilizzo dei certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione che riguardano stati, qualità personali e fatti, in tutti i rapporti tra privati.
La regolamentazione del DPR 445/2000 stabilisce che tutti i cittadini che entrano in contatto con le pubbliche amministrazioni possono sostituire i tradizionali certificati e i documenti che risultano presenti nelle Banche Dati della PA, con dichiarazioni sostitutive dei certificati o di atti di notorietà.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Nel dettaglio l’articolo 1, dà una definizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
La mancata accettazione di questo tipo di dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce per la pubblica amministrazione violazione dei doveri d’ufficio.
Quali sono le Dichiarazioni Sostitutive di Certificazione – Autocertificazioni
L’ autocertificazione può essere presentata, debitamente sottoscritta dall’interessato, per dichiarare alcuni stati e/o qualità personali o semplicemente fatti come ad esempio:
- la data e il luogo di nascita dell’interessato;
- l’attuale residenza;
- la cittadinanza;
- il godimento dei diritti civili e politici;
- lo stato civile se celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- l’attuale stato di famiglia;
- una dichiarazione di esistenza in vita;
- un fatto quale la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
- l’avvenuta iscrizione in albi, elenchi o registri tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l’appartenenza a ordini professionali;
- il proprio titolo di studio, gli esami sostenuti.
E’ possibile visionare tutti i casi tramite la lettura dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
Sono escluse alcune tipologie di certificati che non possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva.
Tra questi rientrano i certificati:
- medici;
- di origine;
- sanitari;
- di conformità CE;
- veterinari;
- di marchi o brevetti.
Dichiarazione sostitutiva di Atto di notorietà
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, si presenta come modalità generale con la quale il cittadino può provare (fino a dimostrazione del contrario) fatti non comprovabili mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni.
A titolo di esempio è possibile dichiarare:
- stati, fatti e qualità personali, a diretta conoscenza dell’interessato, non compresi nell’elenco dei casi in cui è possibile l’autocertificazione;
- stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia conoscenza diretta.
Questo tipo di dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale di:
- atti o documenti conservati o rilasciati dalla pubblica amministrazione
- pubblicazioni
- documenti fiscali che sono conservati dai privati
La dichiarazione può riguardare anche la conformità all’originale della copia di:
- atti o documenti conservati o rilasciati da una pubblica amministrazione
- pubblicazioni
- titoli di studio o di servizio
- documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.
Chi può presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ?
Ogni singola amministrazione, normalmente, predispone i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.
I soggetti interessati che possono sottoscrivere queste dichiarative sostitutive sono i cittadini:
- italiani e dell’Unione europea, persone giuridiche, società di persone, pubbliche amministrazioni, enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell’Unione europea
- di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati e ai fatti che possono essere attestati dall’amministrazione pubblica, o se previsto da speciali disposizioni di legge e/o da reciproche convenzioni internazionali.
Per i minori, gli interdetti e gli inabilitati possono presentare la dichiarazione chi ne esercita la patria podestà (nel caso di minori), il tutore (nel caso degli interdetti) e il curatore (nel caso di inabilitati) in presenza di un Pubblico Ufficiale che ne attesti l’impossibilità di firmare la dichiarazione.