Conformità Impianti Elettrici – DiCo e DiRi

La dichiarazione conformità impianti elettrici è il documento rilasciato da impresa abilitata dopo l’installazione o modifica di un impianto.

Se la “conformità” è inesistente è possibile procedere con il DIRI Impianti Elettrici ( DIchiarazione di RIspondenza ).

Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.

Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici.

La Dichiarazione di Conformità impianti elettrici è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso, non viene richiesto.

La “conformità impianti elettrici” infatti descrive come è stato realizzato l’impianto e secondo quali norme tecniche.

Dichiarazione di Conformità impianti Elettrici DiCo ( dico impianto elettrico )

Al termine dei lavori, il responsabile dell’impresa che ha modificato o installato l’impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità impianti elettrici .

Questo documento, (fac-simile del certificato di conformità) è composto, dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dal progetto.

Nel caso in cui l’ intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità dell’impianto.

La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori.

L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, Ente responsabile dei controlli.

Il certificato di conformità DiCo :

  • E’ necessario per allacciare nuove utenze (gas, luce, acqua)
  • E’ necessario per ottenere il certificato di agibilità
  • Non è necessario allegarla al rogito (ma opportuno specificare se l’impianto è “a norma” e dotato di DiCo o DiRi)

Il certificato di conformità va integrato con:

  • Progetto dell’impianto (semplificato e senza firma del tecnico se non rientra nei casi dell’art.5 descritti di seguito)
  • Indicazione dei materiali utilizzati
  • Copia della visura della camera di commercio dell’impresa che ha installato l’impianto

DiRi Dichiarazione di Rispondenza Impianti Elettrici

Nel caso di il cui certificato di conformità impianti non sia reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta ” DIRI ” fac-simile Diri ) solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08.

La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni.

La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell’impianto alla normativa.

Dichiarazione di conformità assente per realizzazioni effettuate dopo il 2008

Un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere “sanato” con una Dichiarazione di Rispondenza perchè il ” DiRi ” ( diri impianti elettrici )  può essere prodotto solo per impianti precedenti.

Bisogna in questi casi rimettere mano all’impianto e redigere un nuovo DiCo.

Differenze DIRI – DICO

Il DiRi ( Dichiarazione di rispondenza o anche detta Diri Impianti Elettrici ) si differenzia dal DiCo (Dichiarazione di conformità) perché il DiRi è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto) e su realizzazioni effettuate prima del 2008.

Quando un impianto si può considerare a norma ?

Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono norma ma disciplina le modifiche su quelli esistenti o sulla realizzazione di nuovi.

Come prima cosa per considerare se un impianto è a norma bisogna conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificato.

Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell’epoca.

Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza ( DIRI ) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza di almeno 5 anni.

Un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’ origine dell’impianto e protezione con interruttore differenziale.

DIRI – Obblighi in caso di compravendita, rogito e cessione di immobili

La normativa, prima del 25/06/2008, prevedeva che, al momento del trasferimento dell’ immobile, fosse obbligatorio trasferire la documentazione relativa alla conformità degli impianti (o la dichiarazione di rispondenza) e il libretto di uso e manutenzione al nuovo proprietario.

Inoltre andava prevista una ” clausola di garanzia ” con cui il vecchio proprietario assumeva su di sè la responsabilità in merito alla funzionalità ed alla sicurezza degli impianti.

Attualmente questi obblighi (inseriti nell’ articolo 13 del DM 37/08) sono stati abrogati con l’art. 35 del DL 112/08. Le disposizioni sono state valide per solo tre mesi dal 27/3/2008 al 25/6/2008.

In sede di rogito il compratore ed il venditore non sono obbligati a dichiarare la conformità o la ” non conformità ” degli impianti e il certificato non va obbligatoriamente allegato.

Tuttavia, al fine di evitare contestazioni da parte dell’acquirente è preferibile specificare nell’atto lo stato degli impianti e la loro rispondenza alle norme.

Differente è l’obbligo di allegare all’atto di acquisto o al contratto di locazione la certificazione energetica APE.

Questo obbligo sussiste tuttora.

L’ APE non interessa la conformità degli impianti ma riguarda la valutazione del consumo energetico per garantire il comfort ambientale di un immobile.

Progettazione degli impianti

L’ art. 5 disciplina la progettazione degli impianti definendo come progettista “un professionista iscritto negli albi professionali secondo le specifica competenza”.

Il progetto va presentato allo sportello unico dell’edilizia contestualmente al procedimento edilizio-urbanistico (come la CILA, SCIA, Permesso di Costruire), deve essere realizzato secondo la “regola dell’arte” ed in conformità alle normative CEI, UNI od altri enti di normalizzazione.

Il progetto deve contenere almeno una relazione tecnica, dei disegni planimetrici e gli schemi dell’impianto.

Come deve essere redatto ?

Deve essere redatto da un tecnico abilitato e va eseguito sempre nei seguenti casi:

  • Impianti elettrici in unità immobiliari:
    • residenziali superiori a 400mq e con potenza maggiore di 6 kw
    • adibite a commercio, attività produttive o terziario alimentate con tensione maggiore di 1000V e con potenza maggiore di 6kw
    • adibite a commercio, attività produttive o terziario con superficie maggiore di 200mq
  • Ambienti soggetti a normativa CEI o in locali adibiti ad uso medico
  • Impianti di climatizzazione:
    • aventi canne collettive ramificate
    • con una potenzialità frigorifera di 40.000 frigorie/ora (circa 46 kw)
  • Impianti del gas:
    • aventi canne collettive ramificate
    • aventi portata termica superiore a 50  kw
  • Impianti antincendio se inseriti in un’attività che richiede il CPI Certificato Prevenzione Incendi

Se non rientra in questi casi ?

Se l’impianto non rientra nei casi di sopra indicati è possibile non presentare il progetto al comune a firma di un tecnico abilitato ma comunque il responsabile dell’impresa dovrà redigere un progetto semplificato con uno schema planimetrico ed una relazione tecnica contenente anche i materiali utilizzati.

Gli impianti elettrici realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) si considerano adeguati se:

  • dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine dell’impianto
  • presenza di protezione contro i contatti diretti
  • forniti di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale