Certificazione Energetica Umbria : a partire dal 1 ottobre 2015 sono entrate in vigore le nuove Linee guida per la presentazione dell’ APE.
Certificazione energetica Umbria: il certificatore deve utilizzare il software di calcolo aggiornato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015 e, ai sensi del punto 7.1.5 delle nuove Linee guida, deve trasmettere l’Attestato di Prestazione Energetica agli uffici regionali e poi consegnarlo al richiedente entro i 15 giorni successivi.
Con D.G.R. n. 1131 del 05 ottobre 2015 la Giunta Regionale ha attivato la nuova versione della Piattaforma online regionale per il rilascio e la trasmissione dell’APE rispondente ai nuovi criteri di calcolo e format stabiliti da Decreto 26 giugno 2015.
Ha stabilito inoltre che, a partire dal 1 dicembre 2015, ai fini del rilascio e della trasmissione dell’APE, i soggetti certificatori dovranno utilizzare esclusivamente della Piattaforma regionale.
Attraverso la nuova Piattaforma regionale è possibile importare direttamente i file xml prodotti dal software di calcolo, consentendo così il caricamento automatico dei dati dell’APE.
La nuova funzionalità di importazione automatica dei dati prodotti dal software di calcolo può essere attivata premendo il pulsante “Importa da file XML”.
- Piattaforma APE regionale all’indirizzo http://ape.regione.umbria.it
Certificazione energetica Umbria : quando redigere l’ APE
- Per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario;
- Per gli edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 250 m2;
- Per gli annunci commerciali relativi ad offerte di vendita o di locazione di immobili che devono riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro, l’indice di prestazione energetica globale, sia rinnovabile che non rinnovabile e la classe energetica;
- Nel caso di nuovo edificio, l’APE è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
- Nel caso di edifici esistenti, l’APE, ove previsto, è prodotto a cura del proprietario dell’immobile.
- Nel contratti di compravendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato di prestazione energetica;
- Copia dell’APE deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari;
- In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- Su richiesta di almeno una delle parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al comma 3 dell’articolo 6 del D.Lgs n. 192/2005 si applica ai richiedenti in luogo di quella di nullità del contratto anteriormente prevista, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato;
- L’APE ha una validità temporale massima di 10 anni subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo dell’impianto termico. In caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo;
- La Regione Umbria attualmente applica la normativa nazionale in attesa di emanare una propria normativa in materia di certificazione energetica;
- L’autodichiarazione del proprietario in classe G è stata abrogata con Decreto 22 novembre 2012, “Modifica del Decreto 26 giugno 2009, recante Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”.
Certificazione Energetica Umbria