Certificazione Energetica Toscana : Trasmissione alla Regione di copia dell’attestato di prestazione energetica
Certificazione energetica Toscana: il paragrafo 7 delle Linee Guida Nazionali 2015 prevede che sia trasmessa alla Regione copia dell’attestato in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e nei quindici giorni successivi il soggetto certificatore procede alla consegna dell’ APE Regione Toscana al richiedente.
Quindi, in attesa di ulteriori disposizioni, copia del certificato firmato deve essere inviato a Regione Toscana come file:
- tramite il portale Apaci-Regione Toscana (modalità preferibile: fornisce al certificatore la protocollazione dell’APE, vedi sotto), collegandosi al sito http://www.regione.toscana.it/apaci; per l’invio del documento a Regione Toscana, si deve selezionare come Ente destinatario – Regione Toscana Giunta. Per maggiori dettagli consultare l’allegato
- o inviato, tramite una casella PEC, all’indirizzo di posta certificata della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it
Il mittente per sapere se la comunicazione è stata correttamente inviata e ricevuta, dovrà:
- in caso di utilizzo del sistema Apaci: verificare su Apaci che la comunicazione sia nello stato “Ricevuta”;
- in caso di utilizzo di PEC: essere in possesso della ricevuta di avvenuta consegna sulla propria casella PEC.
Apaci inoltre comunica al mittente anche il numero di protocollo che viene assegnato al documento inviato a Regione Toscana.
Certificazione energetica Toscana (APE Toscana) : il certificato, oltre all’identificazione chiara dell’immobile interessato e dei relativi dati, dovrà:
a) essere contenuto esclusivamente all’interno di un solo file, ad esempio pdf
b) il file nominato con una stringa contenente le seguenti informazioni:
Data di invio del certificato (anno, mese, giorno) – Codice fiscale del certificatore – Numero progressivo del certificato (sarà lo 001 se è il primo attestato che il certificatore redige in Toscana nell’anno in corso). La stringa sarà quindi così composta:
AAAA_MM_GG-CODICE FISCALE-NUMERO PROGRESSIVO dell’anno in corso
c) il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del o dei professionisti che lo hanno emesso
Per coloro che, ad oggi, siano sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili la firma e il timbro professionale dei professionisti (ad es. un cartaceo firmato e scannerizzato come pdf) + la scannerizzazione completa della carta identità degli stessi professionisti.