Certificazione Energetica Emilia Romagna

A partire dal 1° aprile 2016 per la Certificazione Energetica Emilia Romagna sono entrate  in vigore le disposizioni relative alle attività di controllo e alla corresponsione del contributo per gli Ape da parte dei certificatori.

Lo ha stabilito la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna nella delibera 304/2016 che posticipa da gennaio ad aprile 2016 l’entrata in vigore delle disposizioni della DGR 1275/2015 relative all’avvio delle attività di controllo e di corresponsione del contributo da parte dei certificatori, in considerazione dei tempi tecnici necessari per il completamento da parte dell’Organismo di Accreditamento del sistema informatizzato per la gestione della procedura di riscossione del contributo e delle attività di controllo.

Certificazione energetica Emilia Romagna : il contributo per gli APE

Con il provvedimento la Regione stabilisce che il contributo richiesto ai certificatori per ogni Attestato di Prestazione Energetica emesso sia di 15 euro. Il pagamento del contributo, da parte dei soggetti certificatori accreditati, potrà essere effettuato anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici.

Tale contributo verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità degli attestati di prestazione energetica emessi dai soggetti certificatori accreditati sulla base del programma annuale predisposto dall’Organismo regionale di Accreditamento (ERVET Spa).

ERVET Spa provvederà poi a stilare un rapporto entro il 30 novembre 2016, e successivamente con cadenza semestrale, sullo stato di avanzamento del programma di controllo, sul numero di certificazioni energetiche rilasciate e sull’ammontare complessivo dei contributi incassati e dei costi sostenuti nel periodo di competenza.

Certificazione energetica Emilia Romagna : le verifiche di conformità

Gli accertamenti comprenderanno:

  • la verifica documentale degli attestati di prestazione energetica selezionati, sulla base di valutazioni di congruità e coerenza dei dati in essi riportati;
  • la verifica documentale dei dati di ingresso utilizzati per la determinazione della prestazione energetica, sulla base della coerenza dei dati di progetto o di diagnosi utilizzati per lo sviluppo della metodologia di calcolo;
  • l’effettuazione di ispezioni in campo, compreso il sopralluogo dell’edificio o dell’unità immobiliare.

Le verifiche saranno effettuate da personale ispettivo adeguatamente qualificato ed operante su incarico dell’ Organismo Regionale di Accreditamento.

 

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