Bene comune censibile

Il Bene Comune Censibile è quel bene, con autonoma capacità reddituale, che fornisce servizi comuni o è fruibile da più unità immobiliari (es. l’alloggio del portiere, ecc.).

I “beni comuni censibili” devono essere dichiarati con propria planimetria catastale ed elaborato planimetrico.

All’unità immobiliare deve essere attribuita la categoria catastale adeguata alle proprie caratteristiche.

L’iscrizione in atti avviene alla partita speciale “BENI COMUNI CENSIBILI” nel NCEU.

I Beni comuni censibili devono essere correlati, secondo le modalità previste dalla procedura Docfa, agli identificativi catastali delle unità immobiliari a cui sono asserviti.

La costituzione del Bene comune censibile

La sua costituzione può avvenire nei seguenti modi:

Il Bene Comune Censibile non ha una precedente rappresentazione catastale.

Presentazione di denuncia di “Nuova Costruzione – Unità Afferente” con causale: “Altre : Costituzione BCC”, intestando alla partita speciale Beni Comuni Censibili il subalterno o i subalterni che si costituiranno.

La porzione di unità che diverrà Bene Comune Censibile fa parte di un’unità iscritta negli atti catastali.

Presentazione di Denuncia di Variazione con causale “Scorporo BCC”.

Viene soppresso il subalterno originario e costituita l’unità derivata priva della parte da mettere a comune.

Presentazione di denuncia di “Nuova Costruzione – Unità Afferente” con causale: “Altre : Costituzione BCC”, che rappresenta la parte da mettere a comune, intestando alla partita speciale Beni Comuni Censibili il subalterno o i subalterni che si costituiranno.

Unità immobiliare in atti da mettere a comune a più unità immobiliari.

Presentazione di Denuncia di Variazione con causale “Altre : Costituzione BCC”. Occorre variare l’identificativo ed indicare nel Quadro U del programma Docfa la partita speciale BCC.

In tutti e tre casi è obbligatorio variare le unità immobiliari che hanno diritto al bene comune censibile, con la presentazione di Denuncia di Variazione con causale “Altre : Variazione parti comuni” utilizzando il campo “Associa Beni Comuni Censibili” presente nel Quadro U del programma Docfa indicando gli identificativi dell’immobile precedentemente costituito.

Il bene comune censibile (alloggio del portiere, autorimessa comune,piscina, ecc.) si iscrive alla partita speciale denominata “beni comuni censibili”, solo nel caso in cui l’unità interessata sia menzionata come tale nel regolamento di condominio e la proprietà di detto bene sia ripartita fra tutti i condomini, secondo i diritti vantati sull’area o sulla superficie dellaparticella su cui sorge l’edificio.

Per i beni dichiarati in catasto, antecedentemente all’emanazione della circolare n. 2 del 20 gennaio 1984 dell’ex Direzione Generale del Catasto e dei SS.TT.EE., l’iscrizione a detta partita speciale può avvenire mediante l’utilizzo della procedura Docfa.

Ciascun bene deve essere dichiarato in variazione come bene comune censibile con la causale “5 – Altre”, riportando nel campo libero la dizione “intestazione a bene comune”.

Occorre specificare che devono essere predisposti l’elaborato planimetrico e l’elenco subalterni completo, associati alle singole UI, comprese in ciascun immobile conformemente alle risultanze del rispettivo regolamento i cui estremi sono menzionati nel quadro D “Note relative al documento” della dichiarazione Docfa, in quanto trattasi di rettifica di dichiarazione di nuova costruzione.

Nel caso in cui non sia possibile l’intestazione dell’unità immobiliare nella menzionata partita speciale, i soggetti intestatari vengono individuati secondo le modalità ordinarie e l’aggiornamento degli stessi, segue le procedure previste dal citato d.P.R. n. 650 del 1972.

Anche per i beni comuni censibili è possibili richiedere una visura catastale.

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Bene comune censibile trattazione nella procedura DOCFA
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Bene comune censibile trattazione nella procedura DOCFA
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Bene comune censibile :si tratta di quei beni, con autonoma capacità reddituale, che forniscono servizi comuni o sono fruibili da più unità immobiliari (es. l'alloggio del portiere, ecc.).
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